- By chiara.spallino
- Pubblicato 4 anni fa
L’Ecobonus per l’efficientamento energetico degli edifici diventa, grazie al Di Rilancio, un Superbonus, una incentivazione senza precedenti, pari al 110% delle spese sostenute, che consentirà la realizzazione di lavori di miglioramento della classe energetica e di messa in sicurezza delle abitazioni praticamente a costo zero per i cittadini, rilanciando l’attività in edilizia e favorendo l’efficienza energetica del settore residenziale. Il Superbonus al 110% riguarderà le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica, compresa l’installazione di impianti fotovoltaici e l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il beneficio fiscale derivante dall’incentivo potrà essere recuperato in 5 rate di pari importo, a differenza dell’Ecobonus (che prevede 10 rate annuali) oppure potrà essere ceduto. Se la cessione del credito sarà fatta nei confronti dell’impresa che realizza i lavori, gli interventi saranno in pratica realizzati senza che il cittadino debba pagare un solo euro.
L’art. del DL Rilancio che introduce il Superbonus è il 128. Vediamo nel dettaglio come funzionerà l’incentivo.
Gli interventi incentivati al 110% riguarderanno:
1) l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è di 60.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
2) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) o con impianti di microcogenerazione. La detrazione, in questo caso, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
3) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Tutti gli altri interventi che attualmente rientrano nell’Ecobonus (ad esempio gli infissi, le schermature solari, il solare termico, ecc.) potranno godere della nuova aliquota del 110%, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente, solo a condizione che vengano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli sopra elencati.
Per poter accedere al Superbonus, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E).
Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica si applica la detrazione del 110 per cento, ma solo se l’impianto è realizzato congiuntamente agli interventi di cui sopra. L’ammontare complessivo delle spese non deve superare 48.000 euro e il limite di spesa è di 2.400 per ogni kW di potenza. (limite che scende a 1.600 euro nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). Similmente, il 110% è riconosciuto anche alla contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. Da notare che, nel caso di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, la detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
La detrazione del 110% si applica anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, ma anche in questo caso solo se l’impianto è realizzato congiuntamente agli interventi dell’elenco iniziale.
Anche per gli interventi relativi al Sismabonus (commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013) l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento.
Il Suberbonus si applica agli interventi effettuati dai condomini, nonché́, sulle singole unità̀ immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché́ dagli enti aventi le stesse finalità̀ sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Il Superbonus non si applica nel caso di spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
HACKS e il Superbonus: il progetto HACKS, tramite il portale www.topten.it, metterà a breve a disposizione dei cittadini italiani le migliori tecnologie in termini di efficienza energetica per il riscaldamento e il raffrescamento. Alcune di queste tecnologie, come le pompe di calore, ma anche le stufe e le caldaie a biomassa, possono rientrare a pieno titolo nel Superbonus. Per questo motivo, e considerando che il Superbonus potrà consentire ai cittadini di installare a costo zero queste tecnologie, l’invito è a scegliere sempre i prodotti maggiormente efficienti, limitando così i consumi di energia e tutelando l’ambiente.
Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione di Horizon 2020 dell'Unione Europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 845231. La responsabilità per questo contenuto è degli autori. Non riflette necessariamente l'opinione dell'Unione Europea. Né l'EASME né la Commissione europea sono responsabili dell'uso che può essere fatto delle informazioni qui contenute.